Sentenza 201/2012 (ECLI:IT:COST:2012:201)
Massima numero 36552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
17/07/2012; Decisione del
17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:
36551
Titolo
Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Molise - Interventi edilizi in zone sismiche - Modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiore al 20 per cento - Obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al progetto originario - Dichiarata incostituzionalità di parte della disposizione censurata - Incompletezza e impossibilità di applicazione della parte residua della stessa disposizione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Molise - Interventi edilizi in zone sismiche - Modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiore al 20 per cento - Obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al progetto originario - Dichiarata incostituzionalità di parte della disposizione censurata - Incompletezza e impossibilità di applicazione della parte residua della stessa disposizione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica), nei periodi terzo e quarto, comporta consequenzialmente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo periodo del medesimo comma 3, che privati del riferimento al quarto periodo, rimarrebbero incompleti e privi di possibilità di applicazione e, comunque, dispongono, anche detti periodi, nell'ambito di previsioni derogatorie riservate alla competenza statale nella materia della protezione civile.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica), nei periodi terzo e quarto, comporta consequenzialmente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo periodo del medesimo comma 3, che privati del riferimento al quarto periodo, rimarrebbero incompleti e privi di possibilità di applicazione e, comunque, dispongono, anche detti periodi, nell'ambito di previsioni derogatorie riservate alla competenza statale nella materia della protezione civile.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
09/09/2011
n. 25
art. 4
co. 3
legge della Regione Molise
09/09/2011
n. 25
art. 4
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 88
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27