Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Previsione di potere sostitutivo del Governo, in materie di competenza regionale, come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Costituzione in giudizio della parte ricorrente - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Esistenza di una prassi che ha ingenerato nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile - Ammissibilità del ricorso.
Non può essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento, su deliberazione della Giunta provinciale, avverso l'art. 49, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 78 del 2010 per tardività del deposito della ratifica da parte del Consiglio provinciale dell'impugnazione. Benché, infatti, l'atto di ratifica, il quale manifesta la volontà dell'organo consiliare di promuovere il ricorso, debba essere depositato al più tardi entro il termine perentorio di 10 giorni dall'ultima notifica (stabilito dal combinato disposto degli art. 32, comma terzo e art. 31 comma quarto della legge n. 87 del 1953), costituendo il deposito momento essenziale del processo costituzionale, tuttavia la lunga prassi in forza della quale la Corte non ha rilevato l'inammissibilità del ricorso sotto tale profilo, nonché l'obiettiva incertezza interpretativa delle norme processuali in materia hanno ingenerato nelle Province autonome un errore scusabile circa la non perentorietà del termine di deposito della ratifica.
- Sulla necessità della previa deliberazione della proposizione del ricorso introduttivo da parte dell'organo collegiale sono richiamate, con riguardo ai giudizi di legittimità costituzionale in via principale e per conflitto di attribuzione tra enti, le sentenze n. 33 del 1962, n. 8 del 1967, n. 119 del 1966, n. 36 del 1962, n. 147 del 1972. Con riguardo alla impugnazione di leggi statali da parte delle Province autonome è richiamata la sentenza n. 142 del 2012.