Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccepita tardività dei ricorsi - Reiezione.
Non è fondata l'eccezione di tardività del ricorso, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, avverso l'art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, poiché l'efficacia immediata, propria del decreto-legge, e il conseguente carattere lesivo che esso può assumere, lo rendono impugnabile in via immediata da parte delle Regioni, tenendosi però conto che soltanto con la legge di conversione il detto provvedimento legislativo acquisisce stabilità, sicché la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi.
- Sulla scelta regionale di impugnazione del decreto legge o della legge di conversione, vedi, cit., sent. n. 298 del 2009, n. 443 del 2007, n. 407 del 2005 e n. 25 del 1996.