Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Costituzione in giudizio della parte ricorrente - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Esistenza di una prassi che ha ingenerato nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile - Ammissibilità del ricorso.
Riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), promossa dalla Provincia autonoma di Trento, il ritardo nel deposito dell'atto di ratifica, da parte del Consiglio provinciale, dell'iniziativa della Giunta di promozione del ricorso in via d'urgenza, rispetto al termine per la costituzione in giudizio, non può determinare l'inammissibilità del ricorso, giacché l'obiettiva incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, alimentata dalla lunga prassi della Corte di non rilevare tale inammissibilità, ingenerando nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica, ha indotto la ricorrente in errore scusabile.
- Vedi, analogamente, cit., sent. n. 142 del 2012.