Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - In genere - Poteri della Corte costituzionale - Sindacato sull'esercizio del potere e, nel caso, annullamento del relativo atto - Necessità di esplicita richiesta del ricorrente - Esclusione - Legittimazione rinvenibile direttamente nella legge. (Classif. 114001).
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il potere di deliberare sulla insindacabilità con la quale una Camera ascrive alla prerogativa parlamentare, di cui all'art. 68, primo comma, Cost., le condotte di cui è imputato il parlamentare di appartenenza e, nel caso, disporre l’annullamento, deriva alla Corte costituzionale non già da una specifica richiesta del ricorrente, bensì direttamente dall’art. 38 della legge n. 87 del 1953, ove si prevede che la Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla. (Precedenti: S. 133/2018 - mass. 41360; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 221/2014 - S. 115/2014 - mass. 37914; S. 333/2011 - mass. 27101; S. 452/2006; S. 388/2007 - mass. 27428; S. 342/2007; S. 452/2006; S. 249/2006; S. 164/2005; S. 146/2005; S. 28/2005 - mass. 45185; S. 28/2005 - mass. 3847; S. 508/2002; S. 270/2002 - mass. 38179; S. 137/2001 - mass. 26216; S. 58/2000; S. 56/2000 - mass. 25189; S. 11/2000; S. 10/2000; O. 264/2000).