Sentenza 204/2012 (ECLI:IT:COST:2012:204)
Massima numero 36560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36559


Titolo
Processo penale - Questione avente ad oggetto il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione quale giudice del rinvio - Possibilità di definire "particolarmente complesso" il dibattimento in cui sia stata disposta una perizia di lunga durata che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi anteriori al dibattimento - Conseguente sospensione dei termini della custodia cautelare, suppostamente rimessa ad una libera scelta del Pubblico Ministero - Asserita violazione del principio della riserva di legge nella predeterminazione dei termini di durata massima della custodia cautelare - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13, comma 5, della Costituzione, dell'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, vincolante per il giudice rimettente ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - «consente di definire "particolarmente complesso" il dibattimento in cui sia stata disposta una perizia (nella specie la perizia di trascrizione delle intercettazioni telefoniche) che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi anteriori al dibattimento stesso». L'eventuale iniziativa del pubblico ministero relativa a una perizia rientra nella fisiologia delle dinamiche probatorie, così come rientra nella fisiologia processuale la possibilità di definire, ai sensi della norma censurata, "particolarmente complesso" il dibattimento, quando si debba eseguire una perizia che presenti particolari caratteristiche di difficoltà e durata. Da questo punto di vista la censura in termini di «imprevedibilità» e di «imponderabilità» delle scelte del pubblico ministero relative all'espletamento della perizia, che nella prospettiva del rimettente sta alla base dell'asserita violazione dell'art. 13, quinto comma, Cost. e del principio di uguaglianza, è priva di fondamento perché non tiene conto del carattere "fisiologico" delle diverse determinazioni che il pubblico ministero può essere di volta in volta chiamato ad adottare nell'ambito delle dinamiche probatorie del processo. Parimenti, per ciò che concerne la trascrizione delle intercettazioni, si deve osservare che né nella fase delle indagini, né in quella del dibattimento occorre una richiesta di trascrizione da parte del pubblico ministero, prevedendo l'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. che sia il giudice a disporre direttamente «la trascrizione integrale delle registrazioni», regola, questa, che dovrebbe valere anche nel dibattimento, quando nella fase delle indagini non si è svolta la selezione delle intercettazioni prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. Sono perciò prive di base giuridica le considerazioni del giudice rimettente sulla «solerzia (...) del Pubblico Ministero nella richiesta di perizia di trascrizione», dato che la richiesta non è prevista. Non senza considerare, per un verso, che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, la trascrizione (anche quella peritale) non costituisce la prova diretta di una conversazione, ma va considerata solo come un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica; e che, per altro verso, l'espletamento nel dibattimento di una perizia di lunga durata o della trascrizione di intercettazioni non comporta necessariamente un prolungamento della fase dibattimentale, perché è ben possibile che l'attività del perito si svolga contemporaneamente all'assunzione delle prove.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 304  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 5

Altri parametri e norme interposte