Sentenza 205/2012 (ECLI:IT:COST:2012:205)
Massima numero 36561
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
17/07/2012; Decisione del
17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore per le opinioni da questi espresse nei confronti di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Eccepita improcedibilità del conflitto per deposito del ricorso oltre il termine perentorio di trenta giorni - Reiezione.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore per le opinioni da questi espresse nei confronti di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Eccepita improcedibilità del conflitto per deposito del ricorso oltre il termine perentorio di trenta giorni - Reiezione.
Testo
E' infondata l'eccezione di improcedibilità del conflitto perché il deposito del ricorso sarebbe avvenuto oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione, fissato dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, perché se è vero che la notificazione del ricorso è avvenuta il 30 giugno 2010 e che il plico con il ricorso e la prova della notificazione è pervenuto alla cancelleria della Corte, a mezzo posta, il successivo 2 agosto, ma è anche vero che la spedizione è avvenuta il 30 luglio, nell'osservanza del termine perentorio di trenta giorni, e che ciò basta per far escludere l'improcedibilità. Infatti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, delle norme integrative, nel caso di deposito effettuato avvalendosi del servizio postale, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito vale la data di spedizione postale.
E' infondata l'eccezione di improcedibilità del conflitto perché il deposito del ricorso sarebbe avvenuto oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione, fissato dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, perché se è vero che la notificazione del ricorso è avvenuta il 30 giugno 2010 e che il plico con il ricorso e la prova della notificazione è pervenuto alla cancelleria della Corte, a mezzo posta, il successivo 2 agosto, ma è anche vero che la spedizione è avvenuta il 30 luglio, nell'osservanza del termine perentorio di trenta giorni, e che ciò basta per far escludere l'improcedibilità. Infatti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, delle norme integrative, nel caso di deposito effettuato avvalendosi del servizio postale, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito vale la data di spedizione postale.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
19/02/2009
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 24
co. 3