Ordinanza 206/2012 (ECLI:IT:COST:2012:206)
Massima numero 36564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Previsione di potere sostitutivo del Governo, in materie di competenza regionale, come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Regione Toscana - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge n. 70 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, nonché in relazione all'articolo 120 Cost., dalla Regione Toscana. Tale questione è ormai priva di oggetto essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 179 del 2012.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/05/2011  n. 70  art. 5  co. 2

legge  12/07/2011  n. 106  art.   co. 

legge  07/08/1990  n. 241  art. 14  co. 3

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 49  co. 3

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte