Paesaggio - Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità - Regolamento governativo recante disposizioni per le autonomie speciali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Eccepita inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione in via principale della norma primaria di cui il regolamento censurato costituirebbe mera attuazione ed esecuzione - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per ottenere la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di disciplinare, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, così come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), dato che il provvedimento impugnato non costituisce pedissequa attuazione della norma primaria, di cui si eccepisce la mancata tempestiva impugnazione, e che la menomazione delle attribuzioni lamentata dalla Provincia autonoma ricorrente è autonomamente imputabile al provvedimento impugnato, e non già a questo quale mero e puntuale provvedimento attuativo ed esecutivo della norma, che nella specie (art. 146 del Codice dei beni culturali) rinvia ad un regolamento la disciplina della procedura autorizzatoria semplificata per interventi di lieve entità.
- Sull'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione contro atti meramente consequenziali, v. cit., sentenze n. 369 del 2010 e n. 386 del 2005.