Paesaggio - Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità - Regolamento governativo recante disposizioni per le autonomie speciali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Eccepita inammissibilità del ricorso per la partecipazione della Provincia ricorrente alla Conferenza unificata che ha approvato il d.P.R. censurato - Dissenso manifestato e documentato - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per ottenere la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di disciplinare, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, così come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), dato che la propria pregressa partecipazione alla Conferenza unificata che ha approvato il provvedimento impugnato, non toglie che la Provincia abbia manifestato il proprio dissenso all'approvazione.
- Conf., sull'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, in caso di dissenso manifestato anteriormente all'approvazione di normative oggetto di concertazione, sent. n. 275 del 2011, n. 39 del 2003, n. 507 del 2002 e n. 206 del 2001.