Paesaggio - Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità - Regolamento governativo recante disposizioni per le autonomie speciali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della potestà legislativa primaria e della competenza amministrativa della Provincia in materia di tutela del paesaggio - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Dichiarazione che spettava allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.
E' stata dichiarata la spettanza allo Stato della potestà di disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), perché asseritamente rientrante nella materia della tutela del paesaggio affidata alla sua potestà legislativa primaria, in quanto la disciplina di semplificazione dei procedimenti amministrativi è riconducibile alla finalità di definire i livelli essenziali delle prestazioni, che trascende l'ambito delle materie per assurgere a competenza idonea a investire ogni settore assicurando sull'intero territorio nazionale il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale dei diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle.
- Sulla competenza trasversale del legislatore statale in tema di livelli essenziali delle prestazioni, v. sent. 164 del 2012, n. 322 del 2009, n. 282 del 2002).
- Sulla qualificabilità come prestazioni, cui assicurare livelli essenziali, riguardo ai procedimenti amministrativi, v. sent. n. 164 del 2012, n. 322 del 2009, n. 299 e 398 del 2006).