Sentenza 211/2012 (ECLI:IT:COST:2012:211)
Massima numero 36571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Servizio sanitario regionale - Reclutamento del personale - Possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del S.S.R., previo accordo tra le amministrazioni interessate - Mancata previsione esplicita del previo ricorso obbligatorio alle procedure di mobilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di riferimento, costituente principio fondamentale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erronea interpretazione della norma censurata - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Servizio sanitario regionale - Reclutamento del personale - Possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del S.S.R., previo accordo tra le amministrazioni interessate - Mancata previsione esplicita del previo ricorso obbligatorio alle procedure di mobilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di riferimento, costituente principio fondamentale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erronea interpretazione della norma censurata - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 97, primo comma e 117, terzo comma Cost. - avente ad oggetto l'art. 13 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 in quanto basata su un'erronea interpretazione della disposizione impugnata. Questa, nello stabilire che gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono al reclutamento del personale anche utilizzando graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del Servizio sanitario regionale, fa salve le limitazioni e le procedure previste dalla normativa vigente, riferendosi in tal modo alle procedure di mobilità previste dalla normativa statale (art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001) le quali, dunque, devono ritenersi obbligatorie.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 97, primo comma e 117, terzo comma Cost. - avente ad oggetto l'art. 13 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 in quanto basata su un'erronea interpretazione della disposizione impugnata. Questa, nello stabilire che gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono al reclutamento del personale anche utilizzando graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del Servizio sanitario regionale, fa salve le limitazioni e le procedure previste dalla normativa vigente, riferendosi in tal modo alle procedure di mobilità previste dalla normativa statale (art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001) le quali, dunque, devono ritenersi obbligatorie.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
04/08/2011
n. 17
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte