Regione (in genere) - Norme della Regione Basilicata - Enti pubblici regionali - Commissione dei lucani all'estero e Commissione Regionale all'immigrazione - Disposizioni in materia di indennità, compensi, rimborsi - Contrasto con gli obiettivi di contenimento e riduzione della spesa pubblica perseguiti dal legislatore statale con la normativa di settore, costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. gli artt. 31, 32 e 34, comma 5 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 i quali - comportando un sensibile incremento in un aggregato di spesa particolare, quello relativo alle indennità, ai compensi e ai rimborsi dei dipendenti di due enti regionali che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (La "Commissione per i lucani all'estero" e la "Commissione per missioni in Italia e all'estero"), o mediante l'innalzamento ex novo di compensi e rimborsi per l'attività dei due organismi collegiali, o attraverso il ripristino di previgenti disposizioni, soppresse proprio nell'intento di abbatterne i costi di funzionamento - si pongono in contrasto con gli obiettivi di contenimento e riduzione della spesa pubblica perseguiti dal legislatore statale con l'art. 6 del d.l. n. 79 del 2010 il quale costituisce espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica.
- Sulla natura di principio fondamentale della finanza pubblica da riconoscersi alle disposizioni che stabiliscono limiti puntuali rispetto a specifiche voci di spesa, vincolanti per le Regioni, v., citate, sentenze n. 139 del 2012 e n. 182 del 2011.