Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Amministrazione regionale - Stabilizzazione senza concorso di lavoratori socialmente utili - Contrasto con le disposizioni statali di settore che vietano le stabilizzazioni e ogni forma di assunzione riservata - Violazione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 39, comma 1 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 il quale, dando attuazione, successivamente al regime dettato dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, ad una stabilizzazione da precedente legge regionale, si pone in contrasto con la vigente normativa nazionale in materia - che prevedeva specifiche limitazioni alle assunzioni senza concorso - e configura una lesione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Tale stabilizzazione, inoltre, realizza per taluni lavoratori una forma di assunzione riservata senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale ed esclude o riduce irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno, di tal che si pone in contrasto con il principio del pubblico concorso e quello di buona amministrazione sanciti dall'art. 97, primo comma, Cost.
- V., citate, sentenze n. 310, n. 127 e n. 108 del 2011.