Sentenza 212/2012 (ECLI:IT:COST:2012:212)
Massima numero 36574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di personale regionale - Ricorso del Governo - Difetto di adeguata e specifica argomentazione - Inammissibilità delle questioni.
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di personale regionale - Ricorso del Governo - Difetto di adeguata e specifica argomentazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), perché la censura difetta di adeguata e specifica argomentazione, limitandosi il ricorrente ad affermare che le norme impugnate non sarebbero riconducibili alle materie rispetto alle quali la Regione può legiferare, senza specificare quale sarebbe la materia alla quale appartengono le disposizioni censurate, e investendo una pluralità di disposizioni regionali, di oggetto vario, senza contenere una motivazione specifica dell'asserita illegittimità di ciascuna.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), perché la censura difetta di adeguata e specifica argomentazione, limitandosi il ricorrente ad affermare che le norme impugnate non sarebbero riconducibili alle materie rispetto alle quali la Regione può legiferare, senza specificare quale sarebbe la materia alla quale appartengono le disposizioni censurate, e investendo una pluralità di disposizioni regionali, di oggetto vario, senza contenere una motivazione specifica dell'asserita illegittimità di ciascuna.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 4
co. 5
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 4
co. 10
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 4
co. 11
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 5
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 5
co. 5
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 6
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 6
co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 6
co. 3
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 6
co. 4
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 6
co. 5
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 6
co. 6
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 6
co. 8
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 9
co. 3
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 9
co. 6
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 10
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 5
Altri parametri e norme interposte