Sentenza 212/2012 (ECLI:IT:COST:2012:212)
Massima numero 36575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dirigenza - Attribuzione delle funzioni dirigenziali nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici - Temporanea assegnazione a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso - Asserita violazione del principio della copertura della spesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dirigenza - Attribuzione delle funzioni dirigenziali nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici - Temporanea assegnazione a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso - Asserita violazione del principio della copertura della spesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che introducendo il comma 4-bis nell'art. 28 della legge Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), detta la disciplina generale relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali, né in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., perché consentendo solo la temporanea assegnazione di mansioni superiori, scaduta la quale il dipendente sarà tenuto a riassumere le mansioni proprie della categoria di appartenenza, non introduce un sistema di copertura delle posizioni dirigenziali che prescinda dallo svolgimento di un concorso pubblico, né in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., perché la disposizione non può essere qualificata come norma di spesa, costituendo invece una norma di organizzazione, che, di per sé stessa, non determina alcun incremento della spesa.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che introducendo il comma 4-bis nell'art. 28 della legge Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), detta la disciplina generale relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali, né in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., perché consentendo solo la temporanea assegnazione di mansioni superiori, scaduta la quale il dipendente sarà tenuto a riassumere le mansioni proprie della categoria di appartenenza, non introduce un sistema di copertura delle posizioni dirigenziali che prescinda dallo svolgimento di un concorso pubblico, né in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., perché la disposizione non può essere qualificata come norma di spesa, costituendo invece una norma di organizzazione, che, di per sé stessa, non determina alcun incremento della spesa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 4
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte