Sentenza 212/2012 (ECLI:IT:COST:2012:212)
Massima numero 36576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Consorzi di bonifica - Assunzione, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008 - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Consorzi di bonifica - Assunzione, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008 - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4, comma 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che aggiungendo il comma 11-bis all'art. 34 della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), dispone che i consorzi di bonifica prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008, poiché risulta leso il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in virtù del quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
E' illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4, comma 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che aggiungendo il comma 11-bis all'art. 34 della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), dispone che i consorzi di bonifica prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008, poiché risulta leso il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in virtù del quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 4
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 28
legge 30/07/2012
n. 122
art.