Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Istituzione della Scuola regionale di formazione e addestramento - Ampliamento della pianta organica del predetto Corpo forestale di 20 unità - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale "garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale" - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
E' illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che introducendo nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 12-bis che, a sua volta, istituisce la scuola, prevedendo, al comma 3, una dotazione organica del Corpo forestale regionale aumentata di 20 unità, finalizzata al funzionamento della neo istituita scuola, si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, senza che nel contesto normativo regionale sia rinvenibile alcuna misura compensativa dell'aumento della pianta organica.