Sentenza 212/2012 (ECLI:IT:COST:2012:212)
Massima numero 36579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Inquadramento per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali - Prospettazione di censura riferibile ad una parte della disposizione impugnata - Delimitazione dell'oggetto della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Inquadramento per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali - Prospettazione di censura riferibile ad una parte della disposizione impugnata - Delimitazione dell'oggetto della questione.
Testo
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che introducendo nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 22-bis, rubricato «Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale», pur sollevata riguardo ai commi 2, 3, 4 e 5 di tale nuova disposizione, deve essere intesa come riferita esclusivamente al comma 3 perché solo tale norma prevede un'ipotesi di inquadramento nella qualifica dirigenziale riservato a chi svolga già funzioni dirigenziali.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che introducendo nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 22-bis, rubricato «Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale», pur sollevata riguardo ai commi 2, 3, 4 e 5 di tale nuova disposizione, deve essere intesa come riferita esclusivamente al comma 3 perché solo tale norma prevede un'ipotesi di inquadramento nella qualifica dirigenziale riservato a chi svolga già funzioni dirigenziali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
05/11/1985
n. 26
art. 22
co. 3
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 5
co. 5
legge della Regione autonoma Sardegna
05/11/1985
n. 26
art. 22
co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna
05/11/1985
n. 26
art. 22
co. 4
legge della Regione autonoma Sardegna
05/11/1985
n. 26
art. 22
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte