Sentenza 212/2012 (ECLI:IT:COST:2012:212)
Massima numero 36580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Attribuzione della qualifica di dirigente del Corpo forestale regionale a favore di chi, già appartenente al predetto Corpo, rivesta tale qualifica secondo l'ordinamento generale del personale regionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Attribuzione della qualifica di dirigente del Corpo forestale regionale a favore di chi, già appartenente al predetto Corpo, rivesta tale qualifica secondo l'ordinamento generale del personale regionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che ha introdotto nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 22-bis, rispetto alla previsione di cui alla lettera a) del comma 3 della stessa disposizione, che prevede l'attribuzione della qualifica di dirigente del Corpo forestale regionale a favore di chi, già appartenente al predetto Corpo, rivesta tale qualifica secondo l'ordinamento generale del personale regionale, non essendo riscontrabile alcun accesso senza concorso ad una superiore qualifica, ma essendosi il legislatore regionale limitato, nel momento in cui ha istituito la dirigenza del Corpo forestale, a prevedere, non irragionevolmente, che in tale categoria confluiscano quanti, nella vigenza del precedente assetto, già possedessero la doppia qualifica di appartenente al Corpo e di dirigente.
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che ha introdotto nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 22-bis, rispetto alla previsione di cui alla lettera a) del comma 3 della stessa disposizione, che prevede l'attribuzione della qualifica di dirigente del Corpo forestale regionale a favore di chi, già appartenente al predetto Corpo, rivesta tale qualifica secondo l'ordinamento generale del personale regionale, non essendo riscontrabile alcun accesso senza concorso ad una superiore qualifica, ma essendosi il legislatore regionale limitato, nel momento in cui ha istituito la dirigenza del Corpo forestale, a prevedere, non irragionevolmente, che in tale categoria confluiscano quanti, nella vigenza del precedente assetto, già possedessero la doppia qualifica di appartenente al Corpo e di dirigente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
05/11/1985
n. 26
art. 22
co. 3
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 5
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte