Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Inquadramento del personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali - Violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale .
E' illegittimo l'art. 22-bis, comma 3, lettera b), della legge della legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), così come introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), poiché, in violazione dell'art. 97 Cost., dispone l'accesso senza concorso alla qualifica di dirigente del Corpo forestale a favore di chi, pur non rivestendo tale qualifica, sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza e sia titolare di un incarico dirigenziale da più di quattro anni in virtù di quanto disposto dall'art. 73, comma 4-ter, della legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
- Sulla necessità del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici, anche nei casi di passaggio ad una superiore qualifica, v. sent. n. 30 del 2012, n. 108 e n. 7 del 2011.