Sentenza 212/2012 (ECLI:IT:COST:2012:212)
Massima numero 36584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Testo
E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità costituzionale) l'art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che disponendo uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale, non richiama il limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, che esprimendo un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2011, consente alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, e in tal modo consente alla Regione di procedere ad assunzioni a termine che comportano una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio.
E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità costituzionale) l'art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che disponendo uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale, non richiama il limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, che esprimendo un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2011, consente alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, e in tal modo consente alla Regione di procedere ad assunzioni a termine che comportano una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 6
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 28
legge 30/07/2010
n. 122
art.