Sentenza 212/2012 (ECLI:IT:COST:2012:212)
Massima numero 36585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio - Possibilità nell'ultimo quinquennio di servizio di essere esonerati, a domanda, dalla prestazione del servizio con corresponsione di un trattamento economico "temporaneo", pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro - Prospettazione di censura riferibile ad una parte della disposizione impugnata - Delimitazione dell'oggetto della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio - Possibilità nell'ultimo quinquennio di servizio di essere esonerati, a domanda, dalla prestazione del servizio con corresponsione di un trattamento economico "temporaneo", pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro - Prospettazione di censura riferibile ad una parte della disposizione impugnata - Delimitazione dell'oggetto della questione.
Testo
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in base al quale, nell'ultimo quinquennio di servizio, i dipendenti possono chiedere di essere esonerati dal servizio e, in caso di accoglimento dell'istanza, si determina la sospensione dell'obbligazione lavorativa e la sostituzione dell'obbligazione retributiva con un trattamento economico, definito «temporaneo», pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro, pur sollevata riguardo al combinato disposto dei commi 3 e 6, deve essere intesa come riferita esclusivamente al comma 3 perché solo tale norma prevede che al dipendente che presenti la domanda di esonero dal servizio è corrisposto «un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei mensilità per il personale dirigenziale».
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in base al quale, nell'ultimo quinquennio di servizio, i dipendenti possono chiedere di essere esonerati dal servizio e, in caso di accoglimento dell'istanza, si determina la sospensione dell'obbligazione lavorativa e la sostituzione dell'obbligazione retributiva con un trattamento economico, definito «temporaneo», pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro, pur sollevata riguardo al combinato disposto dei commi 3 e 6, deve essere intesa come riferita esclusivamente al comma 3 perché solo tale norma prevede che al dipendente che presenti la domanda di esonero dal servizio è corrisposto «un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei mensilità per il personale dirigenziale».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 9
co. 3
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 9
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte