Sentenza 212/2012 (ECLI:IT:COST:2012:212)
Massima numero 36586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio - Possibilità nell'ultimo quinquennio di servizio di essere esonerati, a domanda, dalla prestazione del servizio con corresponsione di un trattamento economico "temporaneo", pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro - Contrasto con la normativa statale di riferimento che non prevede alcun incentivo economico a favore di chi accede all'esonero - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Irrilevanza dello ius superveniens - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio - Possibilità nell'ultimo quinquennio di servizio di essere esonerati, a domanda, dalla prestazione del servizio con corresponsione di un trattamento economico "temporaneo", pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro - Contrasto con la normativa statale di riferimento che non prevede alcun incentivo economico a favore di chi accede all'esonero - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Irrilevanza dello ius superveniens - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.
Testo
E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento di ulteriore profilo di illegittimità costituzionale), l'art. 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in base al quale, nell'ultimo quinquennio di servizio, i dipendenti possono chiedere di essere esonerati dal servizio e, in caso di accoglimento dell'istanza, si determina la sospensione dell'obbligazione lavorativa e la sostituzione dell'obbligazione retributiva con un trattamento economico, definito «temporaneo», pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro, poiché contrasta con la disciplina statale dell'istituto, contenuta nell'art. 72, commi da 1 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che assicura al dipendente che chieda ed ottenga di essere esonerato dal servizio, quale trattamento economico, esclusivamente il 50 per cento di quello che sarebbe stato il trattamento economico che avrebbe percepito continuando ad eseguire regolarmente la propria prestazione lavorativa, ma non prevede invece alcun incentivo economico a favore di chi chieda di accedere all'istituto.
E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento di ulteriore profilo di illegittimità costituzionale), l'art. 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in base al quale, nell'ultimo quinquennio di servizio, i dipendenti possono chiedere di essere esonerati dal servizio e, in caso di accoglimento dell'istanza, si determina la sospensione dell'obbligazione lavorativa e la sostituzione dell'obbligazione retributiva con un trattamento economico, definito «temporaneo», pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro, poiché contrasta con la disciplina statale dell'istituto, contenuta nell'art. 72, commi da 1 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che assicura al dipendente che chieda ed ottenga di essere esonerato dal servizio, quale trattamento economico, esclusivamente il 50 per cento di quello che sarebbe stato il trattamento economico che avrebbe percepito continuando ad eseguire regolarmente la propria prestazione lavorativa, ma non prevede invece alcun incentivo economico a favore di chi chieda di accedere all'istituto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 9
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 72
co. 1
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 72
co. 2
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 72
co. 3
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 72
co. 4
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 72
co. 5
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 72
co. 6
legge 06/08/2008
n. 133
art.