Sentenza 212/2012 (ECLI:IT:COST:2012:212)
Massima numero 36587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni - Stabilizzazione a domanda ovvero previo espletamento di "prove selettive concorsuali" delle quali non è prevista la pubblicità - Contrasto con la normativa statale di riferimento che detta principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.
Sanità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni - Stabilizzazione a domanda ovvero previo espletamento di "prove selettive concorsuali" delle quali non è prevista la pubblicità - Contrasto con la normativa statale di riferimento che detta principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.
Testo
E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento di ulteriore profilo di illegittimità costituzionale), l'art. 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), perché, ponendosi in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, che esprimendo un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, dispone, tra l'altro, che le amministrazioni possano attribuire rilevanza al pregresso svolgimento di attività lavorativa in esecuzione di rapporti precari mediante la previsione di una riserva di posti (pari al 40 per cento dei posti messi a concorso, quota innalzabile al 50 per cento in alcuni casi) nei concorsi banditi per le nuove assunzioni, ovvero mediante valorizzazione, per il tramite del riconoscimento di apposito punteggio sempre nell'àmbito di concorsi pubblici banditi per le nuove assunzioni, dell'esperienza professionale maturata in virtù dei predetti rapporti, prevede una stabilizzazione del personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, o su semplice domanda degli interessati ovvero previo espletamento di «prove selettive concorsuali» delle quali non è prevista tuttavia la pubblicità.
E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento di ulteriore profilo di illegittimità costituzionale), l'art. 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), perché, ponendosi in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, che esprimendo un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, dispone, tra l'altro, che le amministrazioni possano attribuire rilevanza al pregresso svolgimento di attività lavorativa in esecuzione di rapporti precari mediante la previsione di una riserva di posti (pari al 40 per cento dei posti messi a concorso, quota innalzabile al 50 per cento in alcuni casi) nei concorsi banditi per le nuove assunzioni, ovvero mediante valorizzazione, per il tramite del riconoscimento di apposito punteggio sempre nell'àmbito di concorsi pubblici banditi per le nuove assunzioni, dell'esperienza professionale maturata in virtù dei predetti rapporti, prevede una stabilizzazione del personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, o su semplice domanda degli interessati ovvero previo espletamento di «prove selettive concorsuali» delle quali non è prevista tuttavia la pubblicità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 10
decreto legge 01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 11
decreto legge 01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 12
decreto legge 01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 13
legge 03/08/2009
n. 102
art.