Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Organi regionali - Personale svolgente funzioni di responsabile delle segreterie particolari - Attribuzione del trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3 - Applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2011 - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 legge Regione Molise n. 17 del 2011 (in materia di segreterie particolari) in quanto la caducazione dell'art. 1 della legge in questione si riflette inevitabilmente sul successivo art. 3, pure censurato in modo autonomo, perché quest'ultimo prevede la decorrenza retroattiva della legge dal 2011 limitatamente al personale, destinatario del citato art. 1, che a decorrere dalla stessa data risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare. La questione è comunque fondata anche in sé considerata, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost.: l'indiscriminata retroattività del beneficio economico è viziata da irragionevolezza, tenuto conto pure che in altre occasioni la Corte ha ritenuto ragionevole la scelta legislativa, di segno contrario, di graduare nel tempo la concessione e la retrodatazione degli effetti economici di determinati meccanismi perequativi. Rimangono assorbiti gli altri profili d'illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.
- V. la citata ord. n. 241 del 2002.