Sentenza 214/2012 (ECLI:IT:COST:2012:214)
Massima numero 36590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  18/07/2012;  Decisione del  18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Massime associate alla pronuncia:  36591  36592


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza - Riconoscimento come ente di diritto pubblico - Ricorso del Governo - Ius superveniens non satisfattivo delle censure svolte con il ricorso ed esposto ai medesimi profili di illegittimità costituzionale - Trasferimento delle questioni.

Testo

La questione di costituzionalità vertente sull'art. 9, co. 1, legge reg. n. 35 del 2011 va trasferita sul testo introdotto dall'art. 3 legge reg. n. 50 del 2011, che ha integralmente sostituito la norma originaria, in senso non satisfattivo rispetto alle doglianze del ricorrente.

- V. citata sentenza n. 30 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  28/09/2011  n. 35  art. 1  co. 1

legge della Regione Calabria  28/09/2011  n. 35  art. 1  co. 2

legge della Regione Calabria  28/09/2011  n. 35  art. 1  co. 3

legge della Regione Calabria  28/09/2011  n. 35  art. 1  co. 5

legge della Regione Calabria  28/09/2011  n. 35  art. 4  co. 3

legge della Regione Calabria  28/09/2011  n. 35  art. 5  co. 

legge della Regione Calabria  28/09/2011  n. 35  art. 9  co. 1

legge della Regione Calabria  28/12/2011  n. 50  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte