Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza - Riconoscimento come ente di diritto pubblico - Disposizioni sulle fonti di finanziamento della Fondazione - Disposizioni sulle procedure di reclutamento del personale a seguito di pubblico concorso - Introduzione di nuove o maggiori spese non quantificate e prive di idonea copertura - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori questioni.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 9, co. 1, legge Regione Calabria n. 35 del 2011 (Riconoscimento della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza» come ente di diritto pubblico), per violazione dell'art. 81, co. 4, Cost. L'art. 5 infatti, nell'elencare le fonti di finanziamento dell'ente pubblico-Fondazione, non manca di annoverare tra di esse "finanziamenti pubblici" e "finanziamenti straordinari regionali": è perciò proprio il legislatore regionale a prevedere che la Fondazione non possa operare se non con l'apporto economico che le deriverà dalla Regione; quanto all'art. 9, co. 1, esso prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio prestato dalla Fondazione, il personale di quest'ultima, nelle more dell'espletamento del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, da bandirsi immediatamente, svolga la propria attività lavorativa con contratti di lavoro a tempo determinato. Esse dunque sono generatrici di spesa pubblica e sono prive dell'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese che esse introducono: si tratta di un obbligo costituzionale al quale il legislatore, quand'anche regionale, non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa, e quest'ultima possa, e debba, venire quantificata secondo una stima effettuata «in modo credibile».
V. citate sentenze n. 68 del 2011 e n. 115 del 2012.