Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza - Riconoscimento come ente di diritto pubblico - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni finanziarie per violazione dell'obbligo di copertura - Estensione del vizio a tutte le disposizioni sostanziali generatrici della spesa - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'intero testo delle leggi della Regione Calabria n. 35 del 2011 e n. 50 del 2011: sono infatti illegittime le disposizioni che, nel dare vita o nel riorganizzare strutture amministrative, omettono di indicare il relativo organico e la disponibilità dei mezzi necessari per il loro funzionamento, in tal modo sottraendosi all'obbligo di stabilire l'entità e la conseguente copertura della spesa. Omettendo di provvedere in tal senso, gli artt. 5 e 9, co. 1, della legge n. 35 del 2011 hanno violato l'art. 81, co. 4, Cost., derivandone l'illegittimità costituzionale di esse, e, in via consequenziale, dell'intero testo delle leggi regionali. Infatti un simile vizio, investendo la componente finanziaria della legge di spesa, non può che estendersi in via consequenziale alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa. Le ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal ricorrente restano assorbite.
- V. citate sentenze n. 115 del 2012, n. 106 del 2011 e n. 141 del 2010.