Sentenza 215/2012 (ECLI:IT:COST:2012:215)
Massima numero 36594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  18/07/2012;  Decisione del  18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Massime associate alla pronuncia:  36593  36595  36596  36597  36598  36599  36600


Titolo
Impiego pubblico - Trattamento accessorio dei dipendenti - Risorse annualmente destinate - Importo destinato nel 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013, da ridursi automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali, nonché della competenza primaria in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale" e della competenza finanziaria regionale statutaria - Ius superveniens che rende la normativa censurata non direttamente applicabile alla Regione ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

Testo
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale proposte contro l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica dell'8 maggio 2011, ha affermato che, a sèguito della sopravvenuta entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il suo concorso agli obiettivi di finanza pubblica ha luogo, ormai, con misure da definire mediante accordi con lo Stato; sicché alla luce di tale normativa, è applicabile alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste solo eventualmente attraverso le misure fissate nell'accordo concluso in data 11 novembre 2010 con il Ministro per la semplificazione e approvate con legge ordinaria dello Stato; esso, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non può violarne l'autonomia legislativa e finanziaria, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 2

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Altri parametri e norme interposte