Sentenza 215/2012 (ECLI:IT:COST:2012:215)
Massima numero 36595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico dei dipendenti - Trattamento spettante per il 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013 - Ricorsi delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Insussistenza - Previsione di limite generale espressione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Trattamento economico dei dipendenti - Trattamento spettante per il 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013 - Ricorsi delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Insussistenza - Previsione di limite generale espressione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., in quanto detta disposizione nello stabilire un limite massimo al trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ha l'effetto finale di fissare, per gli anni del triennio 2011-2013, l'ammontare complessivo degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale, già in servizio alla data di entrata in vigore della norma, in misura non superiore a quello dell'anno 2010. Si tratta, pertanto, di una norma, che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., in quanto detta disposizione nello stabilire un limite massimo al trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ha l'effetto finale di fissare, per gli anni del triennio 2011-2013, l'ammontare complessivo degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale, già in servizio alla data di entrata in vigore della norma, in misura non superiore a quello dell'anno 2010. Si tratta, pertanto, di una norma, che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 1
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte