Sentenza 215/2012 (ECLI:IT:COST:2012:215)
Massima numero 36596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  18/07/2012;  Decisione del  18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Massime associate alla pronuncia:  36593  36594  36595  36597  36598  36599  36600


Titolo
Impiego pubblico - Trattamento accessorio dei dipendenti - Risorse da destinarsi annualmente - Importo del 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013, da ridursi automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Previsione di limite generale espressione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., in quanto detta disposizione - la quale dispone che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra le quali sono comprese anche tutte le Regioni e le Province, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, introducendo un limite per un settore rilevante della spesa per il personale e, cioè, quello concernente una delle due grandi parti in cui si suddivide il trattamento economico del personale pubblico e, precisamente, quella relativa alle voci del trattamento accessorio, è stato legittimamente emanato dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente in tale materia. Infatti la norma impugnata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 2

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte