Sentenza 215/2012 (ECLI:IT:COST:2012:215)
Massima numero 36597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Impiego pubblico - Biennio contrattuale 2008-2009 - Rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico - Divieto di aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione dei diritti del lavoratore - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.
Impiego pubblico - Biennio contrattuale 2008-2009 - Rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico - Divieto di aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione dei diritti del lavoratore - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 - il quale stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - promosse in riferimento al principio di ragionevolezza e all'art. 36 Cost. sono inammissibili, in quanto si risolvono nella evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni; né sussiste un collegamento con l'autonomia finanziaria ed organizzativa delle Regioni, non potendosi affermare che qualsiasi norma statale che abbia incidenza sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici costituisca una lesione delle prerogative regionali.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 - il quale stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - promosse in riferimento al principio di ragionevolezza e all'art. 36 Cost. sono inammissibili, in quanto si risolvono nella evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni; né sussiste un collegamento con l'autonomia finanziaria ed organizzativa delle Regioni, non potendosi affermare che qualsiasi norma statale che abbia incidenza sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici costituisca una lesione delle prerogative regionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 4
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte