Sentenza 215/2012 (ECLI:IT:COST:2012:215)
Massima numero 36598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  18/07/2012;  Decisione del  18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Massime associate alla pronuncia:  36593  36594  36595  36596  36597  36599  36600


Titolo
Impiego pubblico - Biennio contrattuale 2008-2009 - Rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico - Divieto di aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Asserita irragionevole alterazione del sinallagma contrattuale - Asserita violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni - Asserita violazione della speciale autonomia della Regione Valle d'Aosta - Insussistenza - Disposizione che pone limiti di compatibilità generale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 - la quale stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, della legge cost. n. 4 del 1948, in quanto detta una disposizione è il frutto dell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Infatti il legislatore, nell'imporre un limite massimo agli aumenti retributivi che possono essere disposti dalla contrattazione collettiva in sede di rinnovi relativi al biennio 2008-2009, è intervenuto a definire la disciplina di un istituto del contratto di lavoro subordinato pubblico e, cioè, quello attinente alla retribuzione. Neppure la questione promossa in riferimento all'art. 39 Cost. è fondata, in quanto il fatto che il trattamento economico sia materia di contrattazione collettiva non esclude che quest'ultima si debba svolgere entro limiti generali di compatibilità con le finanze pubbliche legittimamente fissati dal legislatore; come, di fatto, avviene sempre, poiché è la legge che ogni volta individua le risorse destinate a finanziare i rinnovi contrattuali nell'impiego pubblico; ed è questo il caso della norma in esame che, fissando esclusivamente un limite agli aumenti che possono essere disposti dai contratti collettivi relativi ad un determinato biennio, non fa altro che definire, appunto, il confine entro il quale può liberamente svolgersi l'attività negoziale delle parti.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 4

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Altri parametri e norme interposte