Sentenza 215/2012 (ECLI:IT:COST:2012:215)
Massima numero 36599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Impiego pubblico - Personale contrattualizzato - Progressioni di carriera comunque denominate e passaggi tra le aree disposti negli anni 2011-2013 - Efficacia, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione dei diritti del lavoratore, ingiustificata disparità di trattamento - Evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.
Impiego pubblico - Personale contrattualizzato - Progressioni di carriera comunque denominate e passaggi tra le aree disposti negli anni 2011-2013 - Efficacia, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione dei diritti del lavoratore, ingiustificata disparità di trattamento - Evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 - nella parte in cui stabilisce che «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» - promesse in riferimento agli artt. 3, 36 e 39 Cost., consistendo nella denuncia di lesione di parametri costituzionali estranei al riparto di competenze tra Stato e Regioni; né si può sostenere, per mancanza di nesso logico, che il fatto che determinati lavoratori percepiscano uno stipendio diverso da quello previsto dal contratto collettivo per la qualifica rivestita ed inferiore rispetto a colleghi che svolgano identiche mansioni determinerebbe la lesione di prerogative regionali e, in particolare, di quelle attinenti all'autonomia finanziaria e alla gestione del personale e del bilancio.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 - nella parte in cui stabilisce che «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» - promesse in riferimento agli artt. 3, 36 e 39 Cost., consistendo nella denuncia di lesione di parametri costituzionali estranei al riparto di competenze tra Stato e Regioni; né si può sostenere, per mancanza di nesso logico, che il fatto che determinati lavoratori percepiscano uno stipendio diverso da quello previsto dal contratto collettivo per la qualifica rivestita ed inferiore rispetto a colleghi che svolgano identiche mansioni determinerebbe la lesione di prerogative regionali e, in particolare, di quelle attinenti all'autonomia finanziaria e alla gestione del personale e del bilancio.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 21
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte