Sentenza 215/2012 (ECLI:IT:COST:2012:215)
Massima numero 36600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Impiego pubblico - Personale contrattualizzato - Progressioni di carriera comunque denominate e passaggi tra le aree disposti negli anni 2011-2013 - Efficacia, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione che pone limiti di compatibilità generale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Personale contrattualizzato - Progressioni di carriera comunque denominate e passaggi tra le aree disposti negli anni 2011-2013 - Efficacia, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione che pone limiti di compatibilità generale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 - impugnato nella parte in cui stabilisce che «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» - promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione integra la disciplina di un istituto contrattuale (il trattamento economico dei dipendenti pubblici), con conseguente sua riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, nell'àmbito della quale quest'ultimo, pertanto, può emanare anche norme di dettaglio.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 - impugnato nella parte in cui stabilisce che «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» - promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione integra la disciplina di un istituto contrattuale (il trattamento economico dei dipendenti pubblici), con conseguente sua riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, nell'àmbito della quale quest'ultimo, pertanto, può emanare anche norme di dettaglio.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 21
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte