Ordinanza 216/2012 (ECLI:IT:COST:2012:216)
Massima numero 36602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - Ius superveniens - Inapplicabilità alla fattispecie a quo.
Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - Ius superveniens - Inapplicabilità alla fattispecie a quo.
Testo
Nel giudizio di costituzionalità avente ad oggetto, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, la legittimità dell'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», e dell'articolo 2-ter, comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965, non trova applicazione la normativa − sopravvenuta alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione − di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che ha abrogato la legge n. 575 del 1965 (art. 120, comma 1, lettera b) e all'art. 18 - inserito nel Titolo II (Le misure di prevenzione patrimoniali) del Libro I (Le misure di prevenzione) - riprodotto, con alcune variazioni lessicali, le disposizioni censurate. Invero, a norma dell'art. 117, comma 1, del citato d.lgs. n. 159 del 2011, la nuova normativa non trova applicazione nel caso in esame, perché al momento della sua entrata in vigore era «già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione»;
Nel giudizio di costituzionalità avente ad oggetto, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, la legittimità dell'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», e dell'articolo 2-ter, comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965, non trova applicazione la normativa − sopravvenuta alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione − di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che ha abrogato la legge n. 575 del 1965 (art. 120, comma 1, lettera b) e all'art. 18 - inserito nel Titolo II (Le misure di prevenzione patrimoniali) del Libro I (Le misure di prevenzione) - riprodotto, con alcune variazioni lessicali, le disposizioni censurate. Invero, a norma dell'art. 117, comma 1, del citato d.lgs. n. 159 del 2011, la nuova normativa non trova applicazione nel caso in esame, perché al momento della sua entrata in vigore era «già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione»;
Atti oggetto del giudizio
legge
31/05/1965
n. 575
art. 2
co. 6
legge
31/05/1965
n. 575
art. 2
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte