Ordinanza 216/2012 (ECLI:IT:COST:2012:216)
Massima numero 36603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  18/07/2012;  Decisione del  18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Massime associate alla pronuncia:  36601  36602  36604


Titolo
Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - Omessa motivazione sulla censura - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», e dell'articolo 2-ter, comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965, sollevata in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione. Il riferimento contenuto nell'ordinanza di rimessione alla violazione dell'art. 24, primo comma, Cost. non è infatti accompagnato da alcuna motivazione sulla relativa questione.

Atti oggetto del giudizio

legge  31/05/1965  n. 575  art. 2  co. 6

legge  31/05/1965  n. 575  art. 2  co. 11

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte