Ordinanza 216/2012 (ECLI:IT:COST:2012:216)
Massima numero 36603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Titolo
Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - Omessa motivazione sulla censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - Omessa motivazione sulla censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», e dell'articolo 2-ter, comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965, sollevata in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione. Il riferimento contenuto nell'ordinanza di rimessione alla violazione dell'art. 24, primo comma, Cost. non è infatti accompagnato da alcuna motivazione sulla relativa questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», e dell'articolo 2-ter, comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965, sollevata in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione. Il riferimento contenuto nell'ordinanza di rimessione alla violazione dell'art. 24, primo comma, Cost. non è infatti accompagnato da alcuna motivazione sulla relativa questione.
Atti oggetto del giudizio
legge
31/05/1965
n. 575
art. 2
co. 6
legge
31/05/1965
n. 575
art. 2
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte