Ordinanza 216/2012 (ECLI:IT:COST:2012:216)
Massima numero 36604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  18/07/2012;  Decisione del  18/07/2012
Deposito del 30/07/2012; Pubblicazione in G. U. 08/08/2012
Massime associate alla pronuncia:  36601  36602  36603


Titolo
Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», e dell'articolo 2-ter, comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965 sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111 della Costituzione. Nell'esaminare analoga questione relativa al solo art. 2-ter, comma 11, della legge n. 575 del 1965, si è già infatti rilevato (sentenza n. 21 del 2012) che nel procedimento in esame parti sono i «successori a titolo universale o particolare» del «soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta», e non quest'ultimo, sicché sono «del tutto prive di fondamento le argomentazioni volte a riferire le ipotizzate violazioni del diritto di difesa e del principio del contraddittorio al soggetto deceduto e non ai suoi successori, senza dire dell'erroneità dell'attribuzione ad una persona defunta della titolarità di una posizione processuale propria». Inoltre, le ulteriori censure del rimettente − che ruotano intorno a un nucleo comune, rappresentato dal riferimento, per un verso, alla mancata partecipazione «personale», «fisicamente» impossibile, del soggetto «destinatario del giudizio» e, per altro verso, all'instaurazione del procedimento nei confronti dei successori, ossia di soggetti totalmente estranei a qualsiasi valutazione che li riguardi − risultano infondate, perché «al successore sono assicurati, nel procedimento in questione, i mezzi probatori e i rimedi impugnatori previsti per il de cuius, sicché ciò che può mutare è solo il rapporto di conoscenza che lega il successore stesso ai fatti oggetto del giudizio e in particolare, nella specie, a quelli integranti i presupposti della confisca» (sentenza n. 21 del 2012), la cui disciplina però non è oggetto della questione in esame. Inoltre, la tesi del rimettente circa il vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio che deriverebbe da un giudizio «formulato con riferimento ad una persona che non può parteciparvi» è viziata «dall'impropria sovrapposizione dei connotati del procedimento penale a quelli del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale» (sentenza n. 21 del 2012). Infine, è erroneo l'ultimo rilievo del rimettente, secondo il quale gli eredi si troverebbero in «una posizione processuale del tutto peculiare, poiché essi si debbono difendere "come se" fossero il de cuius» e non potrebbero difendersi «dimostrando che il bene non è nella disponibilità indiretta del proposto (che è uno dei presupposti imprescindibili dell'ablazione reale)»: tale asserzione, infatti, non è fondata, in quanto non sussiste alcuna ragione giuridica per escludere che, allo scopo di impedire la confisca, i successori possano far valere i propri diritti legittimamente acquisiti e, dunque, il fatto che i beni da confiscare neanche indirettamente appartenevano al de cuius, con la conseguenza che, pertanto, la qualità di successore non preclude la possibilità di far valere il proprio autonomo diritto sul bene oggetto della proposta di confisca.

Atti oggetto del giudizio

legge  31/05/1965  n. 575  art. 2  co. 6

legge  31/05/1965  n. 575  art. 2  co. 11

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte