Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Memorie degli intervenienti estranei al giudizio a quo (artt. 4 e 5 delle Norme integrative) - Ammissibilità del deposito di memorie in prossimità della camera di consiglio fissata per la decisione sull'ammissibilità di tali interventi - Esclusione - Assegnazione di un termine per il deposito delle memorie, successivamente alla camera di consiglio, per gli interventi ammessi (nel caso di specie: inammissibilità delle memorie degli intervenienti ad adiuvandum e ad opponendum, depositate in prossimità della camera di consiglio fissata per decidere sulla loro ammissibilità, nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen.).
Sono inammissibili le memorie depositate da soggetti estranei al giudizio principale prima della camera di consiglio fissata, ex art. 5 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, per l’esame dell’ammissibilità del loro intervento. L’indicato art. 5, nel testo sostituito dalla deliberazione della Corte costituzionale del 12 marzo 2026, consente il deposito di sintetiche memorie sull’ammissibilità degli interventi esclusivamente agli intervenienti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 (Presidente del Consiglio dei ministri o Presidente della Giunta regionale) e alle parti costituite, mentre coloro il cui intervento sia stato ritenuto ammissibile potranno depositare memorie integrative nell’imminenza dell’udienza ex art. 7, comma 2, delle Norme integrative. A tal fine, è assegnato agli intervenienti ammessi il termine fino a 10 giorni prima dell’udienza pubblica.
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le memorie, tutte qualificate tali ai sensi dell’art. 5 delle Norme integrative, depositate il 27 maggio 2026 da R. F. e da C. G. e M. G., e il 1° giugno 2026 dagli intervenienti ad opponendum, nonché la memoria, da questi ultimi depositata nella stessa data ai sensi dell’art. 7, comma 2, delle Norme integrative, nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Gip del Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 580 cod. pen. Ed è assegnato agli intervenienti ammessi il termine fino al 12 giugno 2026 per il deposito di memorie).