Reati e pene - Dosimetria della pena - Ampia discrezionalità del legislatore - Limiti - Tutela dei diritti fondamentali della persona - Possibilità di non punire condotte precedentemente sanzionate - Necessità di apprestare idonei strumenti di difesa - Controllo spettante alla Corte costituzionale - Limiti. (Classif. 210048).
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella delimitazione delle condotte punibili, pur sottoposta a un controllo particolarmente attento di costituzionalità, in relazione alle scelte di incriminazione, in quanto necessariamente limitative dei diritti fondamentali della persona; ma deve essere riconosciuta in termini assai ampi rispetto alle scelte di non punire determinate condotte in precedenza incriminate, pur lesive di interessi costituzionalmente rilevanti o comunque meritevoli di tutela, sempre che siano apprestati altri strumenti di tutela di tali interessi, nell’ottica dell’extrema ratio della tutela penale. (Precedenti: S. 84/2024 - mass. 46178; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 22/2022 - mass. 44585).
Va escluso che una pronuncia della Corte costituzionale possa intervenire a modificare il confine dei fatti penalmente rilevanti tracciato dal legislatore, con un effetto estensivo della responsabilità penale dei destinatari delle norme penali, soltanto per porre riparo a eventuali disparità di trattamento tra condotte sanzionate aventi, in ipotesi, analogo o minore disvalore. Un simile risultato, sinora, è sempre stato considerato precluso dalla riserva di legge in materia penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., che, invece, non si oppone alla riduzione dell’area di responsabilità penale tracciata dal legislatore a opera di questa stessa Corte, nell’ambito del proprio sindacato ex art. 3 Cost. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46476; S. 508/2000 - mass. 25894).