Sentenza 217/2012 (ECLI:IT:COST:2012:217)
Massima numero 36610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  18/07/2012;  Decisione del  18/07/2012
Deposito del 13/09/2012; Pubblicazione in G. U. 19/09/2012
Massime associate alla pronuncia:  36605  36606  36607  36608  36609  36611  36612  36613  36614  36615  36616  36617  36618  36619  36620


Titolo
Impresa e imprenditore - Sovvenzioni, aiuti, agevolazioni pubbliche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessione di contributi ai rivenditori di generi di monopolio - Concessione di contributi a favore dell'imprenditoria femminile - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - Insussistenza - Rinvio a norme attuative, da adottarsi nel rispetto della normativa comunitaria - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono infondate le questioni relative agli artt. 2, co. 70 e 85, sollevate in relazione all'art. 117, co. 1, Cost., per un ipotizzato contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La censura non considera, infatti, che le stesse disposizioni impugnate pongono la "clausola di salvezza" della concessione dei contributi "nell'osservanza delle condizioni e dei limiti delle normativa comunitaria", rinviando ad un apposito regolamento regionale la relativa concretizzazione. Sicché, le norme denunciate non vulnerano il diritto sovranazionale invocato dal ricorrente: quest'ultimo, semmai, dovrà spostare la propria attenzione in ordine alla legittimità del regolamento attuativo della disposizione di legge regionale impugnata.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  11/08/2011  n. 11  art. 2  co. 70

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  11/08/2011  n. 11  art. 2  co. 85

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Regolamento CE  06/08/2008  n. 800  art.   

Regolamento CE  15/12/2006  n. 1998  art.