Sentenza 217/2012 (ECLI:IT:COST:2012:217)
Massima numero 36611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 13/09/2012; Pubblicazione in G. U. 19/09/2012
Titolo
Impresa e imprenditore - Sovvenzioni, aiuti, agevolazioni pubbliche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessione di contributi a favore di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Asserito contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - Insussistenza - Finanziamenti in regime di aiuti de minimis - Non fondatezza della questione.
Impresa e imprenditore - Sovvenzioni, aiuti, agevolazioni pubbliche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessione di contributi a favore di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Asserito contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - Insussistenza - Finanziamenti in regime di aiuti de minimis - Non fondatezza della questione.
Testo
E' infondata la questione relativa all'art. 2, co. 91, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, sollevata in relazione all'art. 117, co. 2, lettera e), Cost., per asserita invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza: infatti il successivo co. 92 chiarisce che i finanziamenti sono destinati ad operare in regime di aiuti de minimis, (art. 1, co. 1 e 2, Reg. CE n. 1998/2006), il che sottrae l'aiuto in esame all'obbligo di comunicazione, con la conseguenza che la misura si presenta, in questa prospettiva, non già macroeconomica, ma suscettibile di essere ascritta alla competenza regionale in quanto sintonizzata sulla realtà produttiva territoriale.
E' infondata la questione relativa all'art. 2, co. 91, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, sollevata in relazione all'art. 117, co. 2, lettera e), Cost., per asserita invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza: infatti il successivo co. 92 chiarisce che i finanziamenti sono destinati ad operare in regime di aiuti de minimis, (art. 1, co. 1 e 2, Reg. CE n. 1998/2006), il che sottrae l'aiuto in esame all'obbligo di comunicazione, con la conseguenza che la misura si presenta, in questa prospettiva, non già macroeconomica, ma suscettibile di essere ascritta alla competenza regionale in quanto sintonizzata sulla realtà produttiva territoriale.
- V. citata sentenza n. 14 del 2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/08/2011
n. 11
art. 2
co. 91
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Regolamento CE 15/12/2006
n. 1998
art.