Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia - Prevista inapplicabilità di norme statali dirette al contenimento della spesa pubblica - Inosservanza di norme costituenti principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata a decorrere dal 1° gennaio 2012 - Produzione di effetti medio tempore - Illegittimità costituzionale , in riferimento agli effetti prodotti per il solo anno 2011.
È fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, co. 51, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che per i contratti di lavoro autonomo a collaborazione coordinata e continuativa stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia non trovano applicazione le disposizioni regionali volte al contenimento delle spese: infatti le disposizioni evocate dallo Stato come norme interposte - e cioè gli artt. 6 e 9 del d.l. n. 78 del 2010 - prevedono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, diretti (art. 6) al contenimento dei costi degli apparati amministrativi e (art. 9) delle spese in materia di personale, con i quali la norma regionale censurata si pone in contrasto, elidendo, in favore di una determinata categoria di lavoratori autonomi (a collaborazione coordinata e continuativa), la disciplina che ad essi si conformava. Tuttavia, il denunciato co. 51 dell'art. 7 è stato abrogato dall'art. 9, co. 26, lettera d) legge regionale n. 18 del 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012, di qui la piena riespansione della disciplina generale, rispettosa dei principi fondamentali statali, in luogo di quella derogatoria in favore della menzionata categoria di lavoratori autonomi, ma soltanto dall'anno 2012.
- V. citate sentenze n. 139 del 2012 e n. 182 del 2011.