Sentenza 217/2012 (ECLI:IT:COST:2012:217)
Massima numero 36614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  18/07/2012;  Decisione del  18/07/2012
Deposito del 13/09/2012; Pubblicazione in G. U. 19/09/2012
Massime associate alla pronuncia:  36605  36606  36607  36608  36609  36610  36611  36612  36613  36615  36616  36617  36618  36619  36620


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia - Prevista inapplicabilità di norme statali, costituenti principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, dirette al contenimento della spesa pubblica - Ricorso del Governo - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata a decorrere dal 1° gennaio 2012 - Cessazione della materia del contendere a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere, a decorrere dal 2012, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, co. 51, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che per i contratti di lavoro autonomo a collaborazione coordinata e continuativa stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia non trovano applicazione le disposizioni regionali volte al contenimento delle spese: infatti le disposizioni evocate dallo Stato come norme interposte - e cioè gli artt. 6 e 9 del d.l. n. 78 del 2010 - prevedono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, diretti (art. 6) al contenimento dei costi degli apparati amministrativi e (art. 9) delle spese in materia di personale, con i quali la norma regionale censurata si pone in contrasto, elidendo, in favore di una determinata categoria di lavoratori autonomi (a collaborazione coordinata e continuativa), la disciplina che ad essi si conformava. Tuttavia, il denunciato co. 51 dell'art. 7 è stato abrogato dall'art. 9, co. 26, lettera d) legge regionale n. 18 del 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012, di qui la piena riespansione della disciplina generale, rispettosa dei principi fondamentali statali, in luogo di quella derogatoria in favore della menzionata categoria di lavoratori autonomi, ma soltanto dall'anno 2012.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  11/08/2011  n. 11  art. 7  co. 51

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte