Sentenza 217/2012 (ECLI:IT:COST:2012:217)
Massima numero 36616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 13/09/2012; Pubblicazione in G. U. 19/09/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato - Personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla data del 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata - Inosservanza della disciplina statale sul contenimento della spesa di personale, espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Inosservanza della norma statale in base alla quale le assunzioni a tempo determinato possono avvenire esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali e non come normale programmazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato - Personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla data del 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata - Inosservanza della disciplina statale sul contenimento della spesa di personale, espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Inosservanza della norma statale in base alla quale le assunzioni a tempo determinato possono avvenire esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali e non come normale programmazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 28, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale estende il disposto dell'art. 13, co. 18, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2009 (concernente i processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato) al personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla data del 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame. La norma denunciata estende al contratto a termine stipulato entro il 31 dicembre 2008, a condizione che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2011, la riserva del 50 per cento di risorse disponibili per la stabilizzazione: risulta pertanto pertinente l'evocato parametro interposto di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale della pubblica amministrazione, e consente l'assunzione a termine esclusivamente in presenza e in risposta "ad esigenze temporanee ed eccezionali". Invero, la norma impugnata perpetua una modalità di assunzione del personale per porre rimedio alle carenze di organico - e, dunque, a situazione normalmente prevedibile - che fa del contratto a termine un modulo ordinario di assunzione del personale della pubblica amministrazione e non già forma contrattuale riservata, per l'appunto, ad esigenze eccezionali e straordinarie.
E' fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 28, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale estende il disposto dell'art. 13, co. 18, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2009 (concernente i processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato) al personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla data del 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame. La norma denunciata estende al contratto a termine stipulato entro il 31 dicembre 2008, a condizione che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2011, la riserva del 50 per cento di risorse disponibili per la stabilizzazione: risulta pertanto pertinente l'evocato parametro interposto di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale della pubblica amministrazione, e consente l'assunzione a termine esclusivamente in presenza e in risposta "ad esigenze temporanee ed eccezionali". Invero, la norma impugnata perpetua una modalità di assunzione del personale per porre rimedio alle carenze di organico - e, dunque, a situazione normalmente prevedibile - che fa del contratto a termine un modulo ordinario di assunzione del personale della pubblica amministrazione e non già forma contrattuale riservata, per l'appunto, ad esigenze eccezionali e straordinarie.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/08/2011
n. 11
art. 12
co. 28
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 76
co. 7
legge 06/08/2008
n. 133
art.
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 36