Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale, non dirigenziale, della protezione civile - Indennità di pronto intervento - Rideterminazione, in misura maggiorata, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della legge impugnata - Inosservanza della disciplina statale sul contenimento della spesa di personale, espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
E' fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 33, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che l'indennità di pronto intervento spettante al personale previamente individuato dal direttore centrale della protezione civile e immediatamente disponibile per il servizio di pronto intervento, è aumentata, per il triennio 2011-2013, di 90 euro mensili lordi, con imputazione al Fondo regionale per la protezione civile. Il legislatore statale può infatti, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti: questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Ora, il parametro interposto (art. 9, co. 1, d.l. n. 78 del 2010) stabilisce che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.
- V. citata sentenza n. 139 del 2012.