Sentenza 217/2012 (ECLI:IT:COST:2012:217)
Massima numero 36618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 13/09/2012; Pubblicazione in G. U. 19/09/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Dirigenza - Stabilizzazione - Inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato del personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato - Violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché della regola del concorso pubblico - Illegittimità costituzionale .
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Dirigenza - Stabilizzazione - Inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato del personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato - Violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché della regola del concorso pubblico - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' fondata, per violazione dell'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 26, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 10, co. 6, 7, 8 e 9 della legge regionale n. 12 del 2009 sia inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato. Il legislatore può infatti introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., purché però delimitate in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; con la conseguenza che va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall'origine mediante concorso, in rapporti di ruolo.
E' fondata, per violazione dell'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 26, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 10, co. 6, 7, 8 e 9 della legge regionale n. 12 del 2009 sia inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato. Il legislatore può infatti introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., purché però delimitate in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; con la conseguenza che va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall'origine mediante concorso, in rapporti di ruolo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/08/2011
n. 11
art. 12
co. 26
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte