Sentenza 217/2012 (ECLI:IT:COST:2012:217)
Massima numero 36619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 13/09/2012; Pubblicazione in G. U. 19/09/2012
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Demanio idrico regionale - Sdemanializzazione di beni, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione, alienabile a privati - Ricorso del Governo - Asserita violazione della normativa statale in tema di demanio asservito alla funzionalità del servizio idrico integrato, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Demanio idrico regionale - Sdemanializzazione di beni, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione, alienabile a privati - Ricorso del Governo - Asserita violazione della normativa statale in tema di demanio asservito alla funzionalità del servizio idrico integrato, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 25, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale reca norme in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati. Non sussiste, infatti violazione dell'art. 117, co. 2, lettera s), Cost., poiché la disposta sdemanializzazione attiene esclusivamente ai beni del demanio idrico regionale indicati dall'art. 2, co. 3, legge regionale n. 17 del 2009 i quali abbiano perduto la propria funzionalità specifica in quanto tali.
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 25, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale reca norme in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati. Non sussiste, infatti violazione dell'art. 117, co. 2, lettera s), Cost., poiché la disposta sdemanializzazione attiene esclusivamente ai beni del demanio idrico regionale indicati dall'art. 2, co. 3, legge regionale n. 17 del 2009 i quali abbiano perduto la propria funzionalità specifica in quanto tali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/08/2011
n. 11
art. 13
co. 25
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 143