Sentenza 217/2012 (ECLI:IT:COST:2012:217)
Massima numero 36620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
18/07/2012; Decisione del
18/07/2012
Deposito del 13/09/2012; Pubblicazione in G. U. 19/09/2012
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Demanio idrico regionale - Sdemanializzazione di beni, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione, alienabile a privati - Ricorso del Governo - Asserita violazione della normativa statale e comunitaria sulle procedure a evidenza pubblica - Ius superveniens che esclude la possibilità di cessione ordinaria in forma diretta dei beni sdemanializzati - Modifica satisfattiva per le pretese del ricorrente - Mancata applicazione, medio tempore, della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Demanio idrico regionale - Sdemanializzazione di beni, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione, alienabile a privati - Ricorso del Governo - Asserita violazione della normativa statale e comunitaria sulle procedure a evidenza pubblica - Ius superveniens che esclude la possibilità di cessione ordinaria in forma diretta dei beni sdemanializzati - Modifica satisfattiva per le pretese del ricorrente - Mancata applicazione, medio tempore, della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità dell'art. 13, co. 25, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011 - il quale reca norme in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati - in riferimento alla censura che evoca la violazione dell'art. 117, co. 2, lettera e), Cost. La disposizione denunciata è stata infatti modificata dall'art. 16, co. 16, legge regionale n. 18 del 2011, con l'esclusione della possibilità di cessione ordinaria in forma diretta dei beni sdemanializzati, già prevista dalla formulazione degli artt. 4-bis e 4-ter legge regionale n. 17 del 2009, siccome novellati dal denunciato art. 13, comma 25. Attualmente, dunque, il citato art. 4-bis prevede, al co. 1, che i beni sdemanializzati sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 57 del 1971, salvo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale medesima. L'art. 5 da ultimo citato non spiega però alcuna incidenza al riguardo, posto che tratta del trasferimento di proprietà, a titolo gratuito, ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti dei caselli idraulici e le relative pertinenze e accessori posti a servizio dei beni del demanio idrico regionale gestiti dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali, e, non essendovi contestazioni sul fatto che la disposizione non ha avuto applicazione nella sua formulazione antecedente a tale modifica, ne consegue la suddetta cessazione della materia del contendere in relazione a tale profilo di censura.
Va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità dell'art. 13, co. 25, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011 - il quale reca norme in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati - in riferimento alla censura che evoca la violazione dell'art. 117, co. 2, lettera e), Cost. La disposizione denunciata è stata infatti modificata dall'art. 16, co. 16, legge regionale n. 18 del 2011, con l'esclusione della possibilità di cessione ordinaria in forma diretta dei beni sdemanializzati, già prevista dalla formulazione degli artt. 4-bis e 4-ter legge regionale n. 17 del 2009, siccome novellati dal denunciato art. 13, comma 25. Attualmente, dunque, il citato art. 4-bis prevede, al co. 1, che i beni sdemanializzati sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 57 del 1971, salvo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale medesima. L'art. 5 da ultimo citato non spiega però alcuna incidenza al riguardo, posto che tratta del trasferimento di proprietà, a titolo gratuito, ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti dei caselli idraulici e le relative pertinenze e accessori posti a servizio dei beni del demanio idrico regionale gestiti dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali, e, non essendovi contestazioni sul fatto che la disposizione non ha avuto applicazione nella sua formulazione antecedente a tale modifica, ne consegue la suddetta cessazione della materia del contendere in relazione a tale profilo di censura.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/08/2011
n. 11
art. 13
co. 25
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte