Ordinanza 218/2012 (ECLI:IT:COST:2012:218)
Massima numero 36621
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI - FRIGO
Udienza Pubblica del  19/09/2012;  Decisione del  19/09/2012
Deposito del 20/09/2012; Pubblicazione in G. U. 26/09/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Immunità del Capo dello Stato - Procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo - Attività di intercettazione telefonica, effettuata su utenza di altra persona, nell'ambito della quale sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica - Asseriti divieto assoluto di intercettazione nei confronti del Presidente in carica e obbligo di immediata distruzione della relativa documentazione - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Presidente della Repubblica - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo

È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica, per violazione degli artt. 90 e 3 Cost. e «delle disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono attuazione», nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, con il quale è stato richiesto alla Corte costituzionale di dichiarare - in relazione alla attività di intercettazione telefonica, effettuata su utenza di altra persona nell'ambito di un procedimento penale nel corso del quale sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica - che non spetta alla Procura della Repubblica omettere l'immediata distruzione delle intercettazioni telefoniche casuali di conversazioni del Presidente della Repubblica né di valutarne la «(ir)rilevanza» sottoponendole all'udienza prevista dall'art. 268 c.p.p. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso. Sotto il primo profilo, sia il Presidente della Repubblica ricorrente, sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano. Quanto al secondo profilo, il ricorso è proposto a salvaguardia di prerogative del Presidente della Repubblica prospettate come insite nella garanzia dell'immunità prevista dall'art. 90 Cost. e nelle disposizioni di legge ordinaria ad esso collegate, fronte di lesioni in assunto realizzate o prefigurate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nello svolgimento dei propri compiti.

- Sulla legittimazione del Presidente della Repubblica a sollevare conflitto a difesa delle attribuzioni ad esso costituzionalmente spettanti, v., citate, sentenze n. 200 del 2006 e n. 129 del 1981; ordinanze n. 354 del 2005 e n. 150 del 1980.

- Sulla natura di potere dello Stato del Pubblico ministero, v., citate, le sentenze n. 88 e 87 del 2012, ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011.

- Sulla natura di potere dello Stato da riconoscere al pubblico ministero, v., citate, le sentenze n. 88 e n. 87 del 2012, ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011.

- Sulla legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ad agire e resistere nei giudizi per conflitto di attribuzione,v., citata ordinanza n. 60 del 1999.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 90

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura penale (nuovo)    n.   art. 271  

legge  05/06/1989  n. 219  art. 7  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37